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ID: 3769
LEGGE 18 MARZO 1958 N. 241:
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi. I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite. E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.
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